Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.
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Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.
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Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro
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Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni
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Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli
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decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
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Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla
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Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o
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domanda il sindaco dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità. Per lo stesso tramite notifica all'interessato le decisioni delle
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preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli